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Decreto Sostegni

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    22 Marzo 2021
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    Domande dal 30 marzo 2021. Accrediti a partire dall’8 aprile 2021.

    Gli aiuti a fondo perduto del Decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 marzo 2021, riguarderanno imprese e titolari di partita Iva (anche professionisti iscritti agli Ordini) con fatturato fino a 10 milioni e con perdite di almeno il 30% del fatturato medio mensile nell’anno 2020 rispetto al 2019. 

    I ristori andranno dal 20% delle somme perse per le imprese più grandi al 60% delle più piccole.

    Le novità

    Il decreto Sostegni introduce alcune novità rispetto ai precedenti decreti Ristori.

    Prima fra tutte l’eliminazione della classificazione ATECO, l’ampliamento della platea dei beneficiari (ora infatti i sostegni sono riconosciuti anche ai professionisti iscritti agli Ordini) e la possibilità di scelta fra erogazione diretta e credito d’imposta.

    Beneficiari

    Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

    • dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
    • dai professionisti;
    • dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

    Requisiti

    • fatturato fino a 10 milioni
    • perdita di almeno il 30% del fatturato medio mensile nell’anno 2020 rispetto al 2019. 

    Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

    Il sostegno: erogazione diretta o credito d’imposta

    Il contribuente potrà scegliere fra l’erogazione diretta o la trasformazione del sostegno in credito d’imposta utilizzabile in compensazione. In questo ultimo caso sarà fondamentale verificare la capienza fiscale.

    Cinque fasce di ricavi e compensi per determinare il sostegno

    • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; 
    • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

    I calcoli

    Per potere beneficiare del sostegno occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al 2019.

    Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019, dovranno considerare la media basata sui mesi successivi a quello di attivazione.

    Per tutti i soggetti, comprese le start up, attivi dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo riconosciuto ammonta a:

    • 1.000 euro per le persone fisiche  
    • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

    l’importo massimo del sostegno non potrà in ogni caso superare i 150.000 euro.

    Precisazioni modalità di calcolo del fatturato

    Ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni (2019 e 2020), occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.In particolare:

    – assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

    – assumono rilievo le note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

    – concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;

    – gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;

    – nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;

    – gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

    Precisazioni sul calcolo di compensi e ricavi

    I ricavi o compensi dell’anno 2019 non devono essere superiori a 10 milioni di euro: i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019).

    Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

    In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio occorre considerare la sommatoria dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

    Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, in luogo dell’ammontare dei ricavi, si deve fare riferimento al volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020).

    Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, può essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

    In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari ai fini della dichiarazione IVA.

    Soggetti esclusi

    Sono esclusi i soggetti che cesseranno o avvieranno l’attività dopo la data di entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

    Quando presentare domanda

    La domanda potrà essere inoltrata tramite l’apposita piattaforma telematica a partire dal 30 marzo 2021 ed entro 60 giorni da tale data (28 maggio).

    Sarà necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS:

    Quando arriveranno i sostegni?

    I primi accrediti, per coloro che sceglieranno l’erogazione diretta, sono previsti per l’8 aprile 2021. 

    La scelta di ricevere l’indennizzo sotto forma di credito d’imposta è invece immediatamente disponibile ma subordinata alla capienza fiscale.

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    contributo ad erogazione diretta credito d'imposta decreto sostegni decreto sostegno sostegni imprese sostegni liberi professionisti sostegni partite iva
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